Nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Gentile Cliente,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, che entra in vigore oggi 25 dicembre 2021. Di seguito una sintesi:

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale
In considerazione del rischio sanitario lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19
La durata delle certificazioni verdi è ridotta a sei mesi.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Da oggi fino al 31 gennaio 2022, vi è l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, anche in zona bianca.

Da oggi fino alla cessazione dello stato di emergenza per:

– gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati,
– gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto,

è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Nei luoghi sopra descritti, diversi dai servizi di ristorazione, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 si applica anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto.

Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande
Da oggi fino alla cessazione dello stato di emergenza il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, bar, pasticcerie, gelaterie, pub, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate.

Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all’aperto, nonche’ in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati
Da oggi fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti, sono inoltre sospese le attivita’ che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice
Dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

L’accesso è consentito anche ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.

Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale
Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanita’ marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale.

In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i «Covid Hotel», previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

Come possiamo darti assistenza?

Contattaci per una consulenza, gratuita e senza impegno, di 30 minuti.

ChiamaciScrivici una mail
studio tributarista Zamai conegliano