Nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Gentile Cliente,
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, che entra in vigore oggi 25 dicembre 2021. Di seguito una sintesi:
Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale
In considerazione del rischio sanitario lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Durata delle certificazioni verdi COVID-19
La durata delle certificazioni verdi è ridotta a sei mesi.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Da oggi fino al 31 gennaio 2022, vi è l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, anche in zona bianca.
Da oggi fino alla cessazione dello stato di emergenza per:
– gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati,
– gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto,
è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Nei luoghi sopra descritti, diversi dai servizi di ristorazione, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 si applica anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto.
Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande
Da oggi fino alla cessazione dello stato di emergenza il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, bar, pasticcerie, gelaterie, pub, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate.
Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all’aperto, nonche’ in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati
Da oggi fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti, sono inoltre sospese le attivita’ che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice
Dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.
L’accesso è consentito anche ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.
Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale
Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanita’ marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale.
In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i «Covid Hotel», previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.