Covid: cosa cambia dal 1 febbraio 2022

Gentile Cliente,

DAL 1 FEBBRAIO 2022 ECCO COSA CAMBIA IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID19:

  1. La durata del green pass da vaccinazione (completamento del ciclo primario e dose di richiamo) e guarigione post vaccinazione sarà ridotta da 9 a 6 mesi
  1. ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI CONTROLLO DI GREEN PASS BASE PER ALCUNE ATTIVITA’:

Le attività per cui NON è necessario il Green Pass sono:

  • Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi di alimenti vari, escluso in ogni caso il consumo sul posto
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati: farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e riscaldamento
  • Strutture sanitarie e sociosanitarie (ad eccezione di visitatori di rsa)
  • Strutture veterinarie
  • Uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali
  • Uffici giudiziari

PER L’ACCESSO AL CHIUSO DI TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI, UFFICI PUBBLICI, SERVIZI POSTALI, BANCARI E FINANZIARI NON RIPORTATI SOPRA, DAL 1 FEBBRAIO 2022 SARA’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS BASE

Il rispetto dell’obbligo di green pass base deve essere assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi in cui vige l’obbligo attraverso lo svolgimento dei controlli anche a campione.

La verifica del green pass base può essere effettuata anche da un dipendente purché sia presente la delega firmata (in allegato).

Di seguito alcune risposte a domande frequenti pubblicate sul sito del Governo:

  1. I lavoratori delle strutture per il cui accesso è richiesto agli utenti, dal 10 gennaio 2022, il cosiddetto green pass rafforzato sono soggetti al medesimo obbligo e a decorrere dalla stessa data? 

Ai lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività di cui all’articolo 9-bis, del decreto-legge n.  52 del 2021 per le quali è richiesto il cd. green pass “rafforzato”(tra cui, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre,  centri benessere,  centri  termali, parchi tematici e di divertimento, centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass “base” e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022.

  1. Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? 

Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

  1. Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022?

I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022.

  1. I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso?

No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.

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