Chiarimenti SUPER GREEN PASS: bar, ristoranti, pub, pasticcerie e gelaterie

Gentili Clienti,

vi proponiamo alcuni chiarimenti in merito al super green pass:

Ho un bar, il super green pass serve anche per accedere al servizio al bancone?

No, l’obbligo di possedere il super green pass non è previsto né per il consumo al bancone, né alle consumazioni all’aperto, in quanto si applica esclusivamente al consumo ai tavoli al chiuso.

E’ cambiato qualcosa sul distanziamento dei tavoli e l’obbligo dei camerieri di portare la mascherina?

Non ci sono state modifiche in quanto risultano ancora in vigore le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 29 maggio, che per la ristorazione prevedono anche:

– l’obbligo di posizionare i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi con eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);

– l’obbligo per il personale di servizio a contatto con i clienti di utilizzare la mascherina e di procedere a una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo.

Le novità del super green pass si applicano anche alle mense e al catering continuativo su base contrattuale? E se tali attività vengono svolte da un pubblico esercizio?

Come precisato dagli articoli 5 e 6 del D.L. n. 172/2021, la normativa sul c.d. super green pass non trova applicazione, per le mense e per il catering continuativo su base contrattuale, conseguentemente potranno consumare al tavolo al chiuso anche coloro che siano in possesso del green pass ordinario (dunque è valida anche la certificazione verde rilasciata a seguito dell’effettuazione di un tampone con esito negativo).

Come avviene la verifica del super green pass?

Il D.L. n. 172/2021 precisa che fino al 5 dicembre p.v. è consentito accertare il possesso delle certificazioni verdi in formato cartaceo, in attesa che sia ulteriormente modificato il Dpcm del 17 giugno 2021 nella parte che attiene alle predette attività di verifica (art. 5, comma 2) e che vengano apportati gli aggiornamenti necessari all’App Verifica C-19. A tal proposito, è ragionevole ritenere che tale applicazione verrà tempestivamente aggiornata in modo da consentire agli operatori il controllo sul c.d. super green pass.

 Come si ottiene il super green pass? È vero che è cambiata la durata di validità delle certificazioni verdi?

Ai fini del “super green pass” non sarà valido il green pass rilasciato a seguito dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (art. 9, comma 2, lett. c), bensì saranno valide solo le certificazioni attestanti:

  • l’avvenuta vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) del “Riaperture”);
  • l’avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) del “Riaperture”);
  • l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis).

Il D.L. n. 172/2021 ha previsto alcune modifiche – efficaci solo a decorrere dal prossimo 15 dicembre – anche in ordine alla durata delle certificazioni verdi portando, ad esempio, a 9 mesi (in luogo di 12) la validità di quella comprovante l’avvenuta vaccinazione (anche a seguito della somministrazione della dose di richiamo).

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